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ISTITUTO MAGISTRALE DI STATO REGINA MARGHERITA - TORINO
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI Il presente Regolamento è stato elaborato tenendo conto dello Statuto delle studentesse e degli studenti della suola secondaria (D.P.R. 249 del 24/06/98) modificato e integrato dal D.P.R. 235 del 21/11/07; della Nota prot. n° 3602 del 31/7/08; del D.M. n°5 del 16/01/09. L'Istituto fa propri lo spirito e i contenuti dello Statuto, al quale si rimanda per quanto riguarda i diritti e i doveri degli studenti, le finalità e i principi su cui si fonda la vita della comunità scolastica. Sezione I Frequenza e assolvimento degli impegni di studio. Rispetto delle disposizioni organizzative. ARTICOLO 1 Gli alunni devono trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni. Le lezioni iniziano alle ore 8. ARTICOLO 2 Dopo le ore 8.00 lo studente è ammesso in aula a discrezione del docente o attende l’inizio della seconda ora presso il centralino. Per l’ingresso entro le ore 8.50 vale la giustificazione presentata direttamente al docente in servizio. Il ritardo va comunque giustificato, se non immediatamente, entro il giorno successivo nell’apposita sezione del libretto personale. Dopo le ore 8.50 non è ammesso l’ingresso in aula se non a fronte di importanti e documentate motivazioni o se si è accompagnati da un genitore o parente maggiorenne delegato. In tal caso la giustificazione deve essere presentata in Vice-presidenza. Nel mese precedente gli scrutini non saranno ammessi ingressi dopo le ore 8.15 né uscite anticipate. Gli alunni in ritardo non potranno pertanto entrare nell’Istituto per nessun motivo. ARTICOLO 3 I permessi occasionali di entrata posticipata o uscita anticipata vanno richiesti alla Vice-presidenza, utilizzando l’apposita sezione del libretto personale, possibilmente almeno un giorno prima della data utile e, di norma, non possono superare la durata di due ore di lezione: l’autorizzazione è concessa agli alunni, anche se maggiorenni, solo per importanti e documentate motivazioni. L’uscita da scuola di studenti minorenni, sia per ragioni impreviste che a fronte di una richiesta presentata preventivamente, è autorizzata solo se l’interessato/a è accompagnato/a da un genitore o da un parente maggiorenne o da adulto munito di delega scritta (in quest’ultimo caso previo contatto diretto della famiglia con la Vice-presidenza) ARTICOLO 4 Le assenze vanno giustificate al docente della prima ora di lezione nell’apposita sezione del libretto personale. Le giustificazioni devono essere compilate e sottoscritte dal genitore che ha depositato la propria firma sul libretto medesimo all’atto della sua consegna e presentate il giorno del rientro in classe. In caso di assenze di lunga durata programmate dalla famiglia si richiede di avvisare con una comunicazione scritta dei genitori il docente coordinatore, che avrà cura di segnalarla sul registro di classe. Le giustificazioni per “sciopero studenti” non sono ammesse: la famiglia dovrà semplicemente dichiarare di essere a conoscenza dell’astensione dalle lezioni per adesione a manifestazione studentesca. Per tutti gli alunni, inclusi gli studenti maggiorenni, che hanno la facoltà di firmare le proprie giustificazioni, sono previsti il periodico controllo delle assenze e dei ritardi a cura del docente coordinatore di classe e l’eventuale segnalazione alla famiglia. ARTICOLO 5 Il libretto scolastico, recante la firma del Dirigente Scolastico, è al contempo un documento formale e lo strumento privilegiato della comunicazione tra scuola e famiglia. Deve essere conservato con cura e lo studente deve averlo sempre con sé. ARTICOLO 6 Il libretto riporta, oltre ai dati anagrafici dell’alunno, la firma del genitore abilitato a giustificare assenze e ritardi; i dati dell’eventuale persona maggiorenne delegata a rappresentare il genitore (vedi artt. 2 e 3); gli spazi per la giustificazione di assenze, ritardi e uscite anticipate; l’indicazione del permesso di entrata posticipata o uscita anticipata per motivi di trasporto; le valutazioni ottenute nelle prove scritte/orali/pratiche delle singole discipline; i moduli di autorizzazione per le uscite didattiche; l’orario di ricevimento degli insegnanti. Si fa presente che il libretto non sostituisce il registro di classe e i registri personali dei docenti, per quanto riguarda in particolare i voti ottenuti dagli allievi. ARTICOLO 7 Non è possibile richiedere un secondo libretto quando si siano esauriti gli spazi per le giustificazioni. In caso di smarrimento, lo studente può richiedere un duplicato del libretto previo pagamento di una somma stabilita dal Consiglio d’Istituto. Sul duplicato il coordinatore procederà ad annullare gli spazi per le giustificazioni già utilizzati, desumendo tale dato dalle annotazioni del registro di classe. ARTICOLO 8 Poiché è esclusa la possibilità di usufruire di un secondo libretto, una volta esaurito il numero di spazi a disposizione per la giustificazione le famiglie dovranno dichiarare sul diario di essere a conoscenza delle ulteriori assenze e/o ritardi. ARTICOLO 9 Lo studente è tenuto a comunicare improvvise indisposizioni o infortuni alla Vice-presidenza o al personale di segreteria didattica perché possa essere avvisata la famiglia; nei casi più gravi, se la famiglia risultasse irreperibile, lo studente sarà comunque inviato al più vicino centro di pronto soccorso. La segnalazione a casa non può avvenire direttamente da parte dello studente, ma solo tramite scuola. ARTICOLO 10 Gli studenti non possono uscire dall’aula durante le lezioni, se non autorizzati dal docente e mai più di uno alla volta. Non si deve comunque uscire dall'Istituto. ARTICOLO 11 I permessi di entrata posticipata o uscita anticipata per motivi di trasporto sono concessi dalla Vice-presidenza, previa presentazione di domanda – sottoscritta dai genitori per gli studenti minorenni – corredata dal prospetto orario dei mezzi pubblici utilizzati e, di norma, non possono superare i dieci minuti. L’autorizzazione, valevole per tutto l’anno, verrà registrata a cura della Vice-presidenza sul registro di classe e sul libretto personale, che potrà essere richiesto all’ingresso, da parte del personale di sorveglianza, per la verifica. ARTICOLO 12 Gli allievi che non partecipano alle lezioni di religione cattolica e che, all’atto dell’iscrizione, hanno optato per l’uscita da scuola, debbono attenersi alle seguenti disposizioni: Allievi maggiorenni ora di religione prima/ultima: possono richiedere in Presidenza l’autorizzazione da riportarsi una tantum – e valida per tutto l’anno scolastico – sul registro di classe per l’entrata posticipata o per l’uscita anticipata; ora di religione intermedia: possono uscire, depositando in portineria il proprio libretto di giustificazione delle assenze, contenente autorizzazione scritta della Presidenza e controfirmata, per conoscenza, dalla famiglia. Allievi minorenni Valgono per loro le disposizioni di cui sopra, previa autorizzazione su modulo apposito che il genitore farà pervenire in Presidenza. Gli allievi che non fruiscono delle lezioni di religione e non escono dall’Istituto debbono comunque recarsi nel luogo prestabilito. ARTICOLO 13 Per consentire l'ingresso e l'intervento di persone esterne è necessario chiedere l'autorizzazione alla Presidenza, con un anticipo di almeno 3 giorni. ARTICOLO 14 Ogni studente è tenuto a portare a scuola, giorno per giorno, il materiale occorrente per le lezioni e a completare a casa il lavoro scolastico con lo studio e l’esecuzione dei compiti. Sezione I: Sanzioni e organi competenti. Per infrazioni delle norme disposte dagli articoli 1-14 del presente regolamento sono previste le seguenti sanzioni: Richiamo verbale per infrazioni occasionali dei doveri di diligenza e puntualità e delle norme relative alla giustificazione di assenze e ritardi. In caso di mancanze plurime ai doveri di cui sopra, richiamo scritto, sul registro di classe e/o sul diario personale, eventualmente accompagnato da avviso o convocazione delle famiglie a cura del coordinatore o della Presidenza. Tali sanzioni vengono applicate anche agli studenti maggiorenni. Tutte le infrazioni riconducibili alla Sezione I (ad esempio: assenze e ritardi ripetuti non giustificati da motivi di salute, in particolare se eccedenti il numero previsto dal libretto, ritardi o assenze dall’aula in ore di lezione diverse dalla prima, non puntualità nelle giustificazioni, assenze o ritardi rimasti ingiustificati, frequenza delle lezioni senza il materiale didattico necessario o senza aver svolto i compiti assegnati) influenzeranno negativamente il voto di condotta. Per gli studenti del triennio esse verranno tenute in considerazione anche nell’assegnazione del credito scolastico, facendo attribuire il punteggio minimo della fascia di oscillazione e annullando i punteggi aggiuntivi derivanti dagli eventuali crediti formativi. I punti a) e b) sono di competenza dei docenti; il punto c) del Consiglio di classe (componente docente). Sezione II Rispetto delle persone e della comunità. Comportamento coerente con le specificità della comunità scolastica. ARTICOLO 15 Gli studenti sono tenuti ad avere rispetto del capo di Istituto, dei docenti, di tutto il personale della scuola e dei compagni, e ad evitare pertanto ogni comportamento lesivo, nella forma e nella sostanza, dei diritti delle persone e della loro dignità. ARTICOLO 16 Lo stesso rispetto va indirizzato alla comunità scolastica nel suo insieme e alla propria classe. Ciascuno studente lo esprime con un comportamento adeguato ai diversi momenti della vita della comunità: particolare attenzione è richiesta al rispetto delle scadenze nelle comunicazioni scuola-famiglia, nella presenza alle verifiche e nella consegna delle esercitazioni assegnate. ARTICOLO 17 In osservanza a quanto disposto dalla Circolare Ministeriale n. 30 del 15 marzo 2007, non è in alcun caso consentito l'uso di telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici all'interno della scuola durante lo svolgimento delle attività didattiche, qualunque sia l'uso che si intenda farne. I cellulari vanno tenuti spenti. È altresì vietata in qualunque momento ogni ripresa o registrazione audio-video (v. DL 196/2003 sulla tutela della privacy) all'interno dell'edificio scolastico se non autorizzata dal Dirigente Scolastico. Sezione II: Sanzioni e organi competenti. Per infrazioni delle norme disposte dagli articoli 15-17 del presente regolamento sono previste le seguenti sanzioni: Richiamo verbale per condotta non conforme alla correttezza ed alla buona educazione, scorrettezze verso compagni, insegnanti, personale (ad esempio utilizzo di un linguaggio scurrile, atteggiamenti ostili o provocatori); occasionale disturbo durante le lezioni; comportamenti non pertinenti allo svolgimento delle attività didattiche (ad esempio mangiare o truccarsi durante le lezioni). Richiamo scritto per gravi scorrettezze verso compagni, insegnanti, personale (ad esempio mancato rispetto del diritto dei compagni a svolgere regolarmente le lezioni con azioni continuate di disturbo, mancata puntualità nel rispetto delle scadenze programmate, mancato rispetto del lavoro altrui). Nel caso di infrazioni all’articolo 17 (uso di telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici) si procederà ad ammonizione scritta sul registro di classe e lo studente dovrà depositare l’oggetto in Vice-presidenza trattenendo la scheda sim; la famiglia riceverà inoltre un avviso telefonico affinché un genitore venga a ritirare personalmente l’oggetto depositato. Le eventuali registrazioni o riprese dovranno essere cancellate. Tali sanzioni vengono applicate anche agli studenti maggiorenni. Allontanamento dalle lezioni (di norma non dai locali scolastici) e studio individuale da 1 a 5 giorni per mancato rispetto della dignità delle persone (con ingiurie e offese, atti di intimidazione o minaccia, verbale o psicologica, aggressioni fisiche, diffusione di materiali inneggianti al razzismo, discriminazioni), sia che ciò avvenga con atti compiuti nei locali scolastici o fuori dalla scuola nel corso di attività didattiche organizzate dall’Istituto, di cui la scuola possa effettivamente individuare i responsabili, nell’ambito della propria funzione formativa. Allontanamento dalle lezioni (di norma non dai locali scolastici) e studio individuale da 6 a 15 giorni per recidiva dei comportamenti di cui sopra; denuncia penale per fatti avvenuti all’interno della scuola o nel corso di attività didattiche fuori dall’Istituto, che possano rappresentare pericolo per l’incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della scuola o grave lesione al suo buon nome. Allontanamento dalla comunità scolastica per oltre 15 giorni, in misura comunque proporzionata alla gravità del fatto o alla permanenza del pericolo, quando siano state commesse azioni che possono configurare fatti di reato, la cui responsabilità si ritiene fondatamente accertata o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone, dentro o fuori dai locali scolastici, nel corso delle attività didattiche. Tutte le sanzioni di cui sopra – punti b), c), d), e), f) – influenzeranno negativamente il voto di condotta. Per gli studenti del triennio esse verranno tenute in considerazione anche nell’assegnazione del credito scolastico, facendo attribuire il punteggio minimo della fascia di oscillazione e annullando i punteggi aggiuntivi derivanti dagli eventuali crediti formativi. Secondo le disposizioni del DM n. 5 del 16/01/09, in caso di violazioni di cui al punto f) il Consiglio di classe ha facoltà di attribuire un voto di condotta insufficiente. Il 5 in condotta nello scrutinio finale comporta la non promozione alla classe successiva o la non ammissione all’Esame di Stato, indipendentemente dal profitto scolastico. Lo studente che subisce una sanzione di allontanamento dalle lezioni non superiore ai 15 giorni ha facoltà di richiedere (presentando istanza scritta al Dirigente scolastico) la conversione del provvedimento disciplinare in un’attività a favore della comunità scolastica. La sanzione verrà commutata compatibilmente con la disponibilità di mezzi e strutture nell’Istituto. Lo studente sanzionato con sospensione fino a 15 giorni può chiedere la riabilitazione se nei quattro mesi di frequenza scolastica successivi alla sanzione tiene un comportamento corretto. Le sanzioni di cui ai precedenti punti a) e b) sono di competenza dei docenti; il punto c) di docenti e uffici di Presidenza; i punti d), e) del Consiglio di classe (in tutte le sue componenti) e della Presidenza. La sanzione che comporta l’allontanamento temporaneo dalla scuola per un periodo superiore a 15 giorni (precedente punto f) è adottata dal Consiglio d’Istituto (Nota 3602 del 31/7/08) dopo aver instaurato il seguente procedimento disciplinare: il promotore del procedimento disciplinare invia una relazione circostanziata al Dirigente scolastico; il D.S., entro tre giorni dal ricevimento della relazione, invia ai genitori / affidatari ed allo studente, se maggiorenne, la contestazione scritta di addebito; lo studente ha facoltà di rispondere per iscritto entro tre giorni dal ricevimento della contestazione e di produrre prove e testimonianze a lui favorevoli; il D.S. nelle quarantotto ore successive alla risposta scritta dello studente attiva la convocazione con procedura d’urgenza del Consiglio d’Istituto; il provvedimento disciplinare adottato viene notificato per iscritto ai genitori / affidatari e allo studente, se maggiorenne ed è inserito nel fascicolo personale dello studente; il provvedimento disciplinare diventa esecutivo sei giorni dopo la notifica, qualora l’interessato non presenti ricorso all’Organo di garanzia, e dopo il pronunciamento dell’Organo di garanzia, in caso di ricorso. Per i ricorsi ad organi di livello superiore si rimanda alle disposizioni di legge. Sezione III Utilizzo di strutture, attrezzature e materiale. ARTICOLO 18 Gli studenti sono tenuti a rispettare i locali, gli arredi, le attrezzature dell’Istituto e i sussidi didattici; ogni classe, in particolare, è responsabile dell’aula e degli arredi in essa presenti. ARTICOLO 19 Per l’uso di computer e altri strumenti informatici e per l’accesso a internet gli studenti sono tenuti all’osservanza del Regolamento dei laboratori di tecnologie didattiche e multimediali. Sezione IV Rispetto delle disposizioni di sicurezza e di tutela della salute. ARTICOLO 20 Come da disposizioni di legge, è vietato fumare in tutti i locali dell'Istituto. Il Dirigente Scolastico individua gli incaricati a vigilare, a contestare le infrazioni e a irrogare le sanzioni. ARTICOLO 21 La somministrazione di farmaci a scuola è prevista solo in caso di effettiva, assoluta necessità. La richiesta di somministrazione o di autosomministrazione del farmaco deve essere inoltrata da parte di uno dei genitori, del tutore o dello studente maggiorenne. ARTICOLO 22 Gli studenti devono evitare ogni comportamento o uso di oggetti e materiali che mettano a rischio la propria e altrui incolumità. ARTICOLO 23 Agli studenti è vietato l'uso dell'ascensore. ARTICOLO 24 Al termine delle lezioni gli studenti sono tenuti a servirsi delle scale più vicine all'aula, secondo le disposizioni comunicate all'inizio di ogni anno scolastico. ARTICOLO 25 In caso di emergenza l'evacuazione deve avvenire secondo le disposizioni indicate dal Piano di Istituto. Sezioni III e IV: Sanzioni e organi competenti. Per infrazioni delle norme disposte dagli articoli 18-25 del presente regolamento sono previste le seguenti sanzioni: I danni dovuti ad atti vandalici o a uso improprio delle strutture devono essere rimborsati dagli studenti responsabili, se chiaramente individuati. In mancanza di responsabili diretti il risarcimento del danno verrà ripartito fra tutti i componenti della classe (danni all’aula) o dell’Istituto, se vengono danneggiati corridoi, scale, locali di uso comune. È di competenza della Presidenza individuare l’entità e le modalità del risarcimento. L’infrazione al divieto di fumo, documentata da un verbale di accertamento, è sanzionata, secondo la normativa, con una multa di € 55. Richiamo verbale o annotazione scritta sul registro di classe per infrazioni alle norme sull’utilizzo dei laboratori, delle attrezzature e per infrazioni delle disposizioni di sicurezza (articoli 21-25). Sanzioni più gravi, secondo quanto previsto ai punti d), e), f) della precedente Sezione II, per recidiva dei comportamenti di cui sopra, atti vandalici di particolare rilevanza e/o per comportamenti che mettano a rischio la propria e l’altrui incolumità. Le sanzioni di cui ai punti a), c) e d) influenzeranno negativamente il voto di condotta. Per gli studenti del triennio esse verranno tenute in considerazione anche nell’assegnazione del credito scolastico, facendo attribuire il punteggio minimo della fascia di oscillazione e annullando i punteggi aggiuntivi derivanti dagli eventuali crediti formativi. Per lo studente sanzionato con sospensione fino a 15 giorni si vedano i punti h) e i) di p. 4. Gli organi competenti per le sanzioni di cui sopra sono: a) Presidenza; b) personale incaricato dalla Presidenza; c) docenti; d) Consiglio di classe, in tutte le sue componenti, e Presidenza per sospensioni fino a 15 giorni. Per le sospensioni di oltre 15 giorni è competente il Consiglio d’Istituto (Nota 3602 del 31/7/08) secondo il procedimento disciplinare descritto alle pp. 4-5 (punti 1-6); e) Consiglio di classe (componente docente). Sezione V Impugnazioni e organo di garanzia. ARTICOLO 26 Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla loro irrogazione, ad un apposito Organo di garanzia interno alla scuola che decide nel termine di dieci giorni. Tale Organo è composto da un docente designato dal Consiglio d’Istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori. L’Organo di garanzia è presieduto dal Dirigente scolastico e rimane in carica per tre anni scolastici. ARTICOLO 27 La convocazione dell’Organo di garanzia spetta al Presidente che provvede di volta in volta a designare il segretario verbalizzante. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Ciascun membro dell’Organo di garanzia ha diritto di parola e di voto. L’espressione del voto è palese; salvo il caso indicato nel seguente capoverso, non è prevista l’astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Hanno l’obbligo di astenersi dal voto lo studente sanzionato o un suo genitore che facciano parte dell’Organo di garanzia. Deve essere sostituito da un membro supplente il docente membro dell’Organo di garanzia che abbia irrogato la stessa sanzione cui il ricorso si riferisce. ARTICOLO 28 L’Organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente Regolamento. ARTICOLO 29 In materia di violazioni dello Statuto, contenute nel presente Regolamento, gli studenti o chiunque vi abbia interesse possono presentare reclamo al Direttore dell’Ufficio scolastico regionale che decide, in via definitiva, dopo aver acquisito il parere vincolante di un Organo regionale di garanzia. Sezione VI Assemblee studentesche. ARTICOLO 30 Gli studenti hanno diritto di chiedere la convocazione di un’assemblea di Istituto della durata di 4 ore al mese, ad eccezione del mese conclusivo dell’anno scolastico. ARTICOLO 31 L’assemblea viene richiesta dal Comitato studentesco al Dirigente scolastico con un anticipo di 5 giorni, indicando l’ordine del giorno. ARTICOLO 32 Qualora problemi logistici dovessero impedire di svolgere un’assemblea plenaria di tutti gli studenti dell’Istituto, la riunione si articolerà come segue: -
Nelle prime due ore, gli alunni del biennio si riuniscono nel locale prescelto, iniziando la discussione sui temi indicati dal Comitato studentesco, per proseguire il dibattito, nelle due ore successive, nelle rispettive aule. Le classi del triennio trascorrono le prime due ore nelle proprie aule e le rimanenti nel locale di riunione.
ARTICOLO 33 I promotori dell’assemblea d’Istituto sono responsabili dell’andamento della riunione e delle discussioni di classe e sono tenuti a organizzare in modo efficace sia la riunione generale sia i lavori in classe. ARTICOLO 34 Gli studenti che non intendono partecipare all’assemblea rimangono in aula con il docente. ARTICOLO 35 Ogni classe ha diritto mensilmente a due ore di assemblea. ARTICOLO 36 La richiesta dell’assemblea di classe, predisposta dai rappresentanti degli studenti con indicazione dettagliata dell’ordine del giorno e sottoscritta dal docente dell’ora impiegata, va presentata al Dirigente scolastico con un preavviso di almeno 5 giorni. ARTICOLO 37 La collocazione oraria proposta dagli studenti verrà approvata in via definitiva dal Dirigente scolastico o dai suoi delegati in base al criterio della rotazione delle discipline. Sezione VII Patto di corresponsabilità educativa. ARTICOLO 38 In ottemperanza alle disposizioni del D.P.R. 235 del 21/11/07, la scuola predispone un Patto educativo di corresponsabilità, allo scopo di condividere con famiglie ed allievi i nuclei fondanti dell’azione educativa. ARTICOLO 39 La proposta di Patto di corresponsabilità viene discussa e approvata in Collegio Docenti e in Consiglio di Istituto. Viene quindi resa nota a studenti e famiglie perché possano a loro volta discuterne e proporne eventuali modifiche e integrazioni con richiesta sottoscritta da almeno 200 aventi diritto entro un mese dall’inizio dell’anno scolastico. ARTICOLO 40 All’atto dell’iscrizione la scuola richiede formale sottoscrizione del patto da parte di genitori / affidatari e allievi. Approvato dal Collegio Docenti il 19 maggio 09 e dal Consiglio di Istituto il 28 maggio 09 Patto di corresponsabilità educativa (PDF)
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